AIDC - Associazione Italiana Dottori Commercialisti

Irrilevanza dell’iscrizione al sistema VIES ai fini dell’applicazione della non imponibilità per le cessioni di beni intra – unionali.

Stimolata dalla Norma di comportamento AIDC Milano n. 204 del settembre 2018, l’Agenzia delle Entrate modifica l’impostazione precedente e riconosce l’irrilevanza dell’iscrizione al sistema VIES
26/01/2019


Siamo lieti di aver contribuito ancora una volta e concretamente al miglioramento del sistema fiscale e al raggiungimento della certezza del diritto, condizione necessaria perché gli operatori svolgano la propria attività in assoluta sicurezza.

Complimenti al Presidente Paolo Centore ed a tutti Componenti ed Esperti della “Commissione per le norme di comportamento e di comune interpretazione in materia tributaria” di AIDC Milano per il lavoro svolto con competenza e lungimiranza al fine di interpretare, con ponderata equità di giudizio, le norme del nostro ordinamento tributario.

Il cambio di rotta dell’Agenzia, rispetto alla prassi precedente che, esattamente al contrario, indicava l’iscrizione VIES come elemento essenziale, è giustificato dalle valutazioni giuridiche svolte dalla Commissione AIDC, sulla scia degli interventi della Corte di giustizia dell’Unione.
L’Agenzia riprende un ulteriore passaggio della Norma di comportamento, a riguardo degli effetti della Direttiva n. 1910/2018, in vigore dal 1 gennaio 2020, che ripristina il principio di rilevanza dell’iscrizione VIES, ma limitatamente alle cessioni di beni intra-unionali, e non anche per i servizi, per garantire la corretta applicazione del regime di tassazione a destinazione previsto dal regime definitivo dell’IVA europea.

SCARICA E LEGGI LA NORMA N. 204/2018

Documenti da scaricare

   Norma di comportamento AIDC Milano n. 204 del settembre 2018