AIDC - Sezione di Milano

Norme di comportamento N.203
Applicazione del criterio dell'attualizzazione dei debiti e dei crediti relativi all'acquisto/vendita di partecipazioni sociali


Massima

La valutazione dei debiti (o dei crediti) secondo il criterio del costo ammortizzato e dell’attualizzazione, contenuti nell’art. 2426, comma 1, n. 8), del Codice civile, trova applicazione anche nel caso di acquisto (o di vendita) di partecipazioni sociali, come previsto dal paragrafo 21-A del Principio contabile OIC 21 Partecipazioni. Dal punto di vista fiscale, tuttavia, non si applica a tale fattispecie il principio di derivazione rafforzata, con la conseguenza che: i) il costo fiscale di acquisto della partecipazione, così come il prezzo fiscalmente rilevante di vendita della stessa, è pari al corrispettivo contrattualmente pattuito, a prescindere dal fatto che, in applicazione di tale criterio, una parte del corrispettivo venga contabilmente rilevata come onere (o provento) finanziario, e ii) l’onere (o il provento) finanziario rilevato in contabilità lungo la durata della dilazione del debito (o del credito) non ha rilevanza fiscale.

 

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Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, intervenendo sulla disciplina dei criteri di valutazione delle poste di bilancio, ha introdotto nell’art. 2423-bis, comma1, il numero 1-bis), il quale prevede che «la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto»1,  eliminando nel contempo dal numero 1) del medesimo comma il riferimento alla valutazione delle voci dell’attivo o del passivo in base alla loro funzione economica.

È stato così meglio codificato il principio della prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli giuridico-formali, chiarendo «che il riferimento alla sostanza va riferito al contratto o all’operazione, piuttosto che alla voce dell’attivo o del passivo del bilancio»2.

Come chiarito dall’OIC nel documento con il quale, nel mese di dicembre 2016, ha accompagnato la presentazione dei principi contabili aggiornati e nel bozza pubblicata in consultazione il 13 ottobre 2017 del principio contabile OIC 11 Finalità e postulati del bilancio d’esercizio3, il principio della prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli giuridico-formali è stato declinato in vari principi contabili, tra i quali l’OIC 19 Debiti e l’OIC 15 Crediti.

L’art. 2426, comma 1, n. 8), del Codice civile, dispone inoltre che «i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale». Il criterio del costo ammortizzato e dell’attualizzazione, in particolare, deve essere applicato ogni qual volta sia necessario tener conto del fattore temporale nella valutazione dei crediti e dei debiti effettuata ai sensi dell’art. 2426, comma 1, n.8, del Codice civile.

Per tener conto del fattore temporale, al paragrafo 48 del Principio contabile OIC 19 è previsto che, in sede di rilevazione iniziale del debito, «il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali deve essere confrontato con i tassi di interesse di mercato». Nel caso in cui il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato, il paragrafo 50 del Principio contabile OIC 19 prevede che i flussi finanziari futuri derivanti dal debito vengano attualizzati4 utilizzando tale tasso di interesse di mercato5.

Tale previsione si riferisce alla totalità dei debiti, senza fare distinzione alcuna in base alla natura o all’origine degli stessi. Come precisato infatti al paragrafo 43 del Principio contabile OIC 19, «le regole relative al calcolo del costo ammortizzato si applicano a tutti i debiti che rappresentano obbligazioni a pagare ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide».6

Si rammenta, tuttavia, che le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis del Codice civile, in virtù della deroga prevista al comma 8 del medesimo articolo, hanno la facoltà di iscrivere i crediti e i debiti al valore nominale.

Analogamente, le società considerate «micro-imprese», in conformità alle disposizioni dell’art. 2435-ter del Codice civile, in forza del disposto del secondo comma, applicano i criteri di valutazione definiti per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e quindi possono anch’esse derogare all’applicazione del criterio del costo ammortizzato e dell’attualizzazione ed iscrivere, pertanto, i crediti e i debiti al loro valore nominale.

Secondo quanto previsto ai paragrafi 52 e 53 del Principio contabile OIC 19 e negli «Esempi illustrativi» riportati in calce a tale Principio contabile, la differenza tra il valore nominale del debito rettificato per tenere conto dei correlati premi sconti, abbuoni e commissioni derivanti dalla transazione e il valore attuale dei flussi finanziari futuri (valore di rilevazione iniziale del debito):

  • per i debiti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale, «deve essere rilevata a conto economico come onere finanziario lungo la durata del debito utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo». Ne consegue che, per pari importo, deve essere rettificato il costo nominale originariamente rilevato a fronte di tale debito;
  • per i debiti di natura finanziaria, deve essere rilevata tra i proventi o gli oneri finanziari «salvo che le la sostanza dell’operazione o del contratto non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura».7

La necessità di rilevare un debito applicando il criterio del costo ammortizzato e dell’attualizzazione comporta che la corrispondente posta iscritta all’attivo dello stato patrimoniale sia iscritta per pari valore, diverso quindi dal prezzo contrattualmente pattuito. In particolare, le società tenute a rilevare in bilancio i debiti secondo il criterio del costo ammortizzato e dell’attualizzazione, in presenza di pagamenti differiti rispetto alle normali condizioni di mercato previste in situazioni similari od equiparabili, iscrivono le corrispondenti voci dell’attivo (o di costo) al valore corrispondente a quello determinato applicando il suddetto criterio, tenendo quindi conto dal fattore temporale 8.

Ciò è chiarito espressamente dai vigenti principi contabili approvati dall’OIC, con riferimento:

  • alle rimanenze di magazzino, nel Principio contabile OIC 13, paragrafo 22, ove è precisato che «i beni sono iscritti in bilancio al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell’OIC 19 Debiti»;
  • alle immobilizzazioni materiali, nel Principio contabile OIC 16, paragrafo 33, ove è precisato che «il cespite è iscritto in bilancio al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell’OIC 19 Debiti»;
  • alle immobilizzazioni immateriali, nel Principio contabile OIC 24, paragrafo 37, ove è precisato che «le immobilizzazioni immateriali sono iscritte in bilancio al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell’OIC 19 Debiti»;
  • nonché, appunto, alle partecipazioni, nel Principio contabile OIC 21, paragrafo 21-A, ove è precisato che «Nel caso in cui il pagamento sia differito a condizioni diverse rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato9, per operazioni similari o equiparabili, le partecipazioni sono iscritte in bilancio al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell’OIC 19 – “Debiti” più gli oneri accessori».

L’applicazione del criterio dell’attualizzazione al costo di acquisto delle partecipazioni sociali comporta che, sussistendone le condizioni, quota parte del prezzo pattuito per l’acquisto (o per la vendita) delle stesse assume natura di onere (o di provento) avente natura finanziaria e deve essere rilevato a conto economico lungo la durata del debito (o del credito) utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo.

Dal punto di vista fiscale l’art. 83, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986 (nel testo modificato dal comma 2, lettera a), dell’art. 13-bis del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244, applicabile ai componenti patrimoniali e reddituali rilevati in bilancio dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015), dispone che, «per i soggetti, diversi dalle micro-imprese ... che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi princìpi contabili» (principio della cosiddetta “derivazione rafforzata”). Ne consegue dunque che, oltre che per i soggetti IAS adopter, anche per i soggetti che applicano i Principi contabili nazionali emanati dall’OIC (anche definiti soggetti ITA GAAP) vi è, in linea generale, pieno riconoscimento fiscale delle rappresentazioni di bilancio fondate sul principio di prevalenza della sostanza sulla forma e delle altre disposizioni codicistiche, quali, ad esempio, il criterio del costo ammortizzato e dell’attualizzazione.

L’art. 83, comma 1-bis, del D.P.R. n. 917/1986, prevede inoltre che, «Ai fini del comma 1, ai soggetti, diverse dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione del comma 60 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del comma 7-quater dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38». Si applica, quindi, anche ai soggetti ITA GAAP, in quanto compatibile, la disciplina dei decreti attuativi che regolano la fiscalità dei soggetti cosiddetti IAS adopter, il tutto così come regolamentato dall’art. 2 del D.M. 3 agosto 2017.

Trovano pertanto diretta applicazione le disposizioni previste dal D.M. 1 aprile 2009, n. 48, il quale all’art. 3, c. 3, prevede che, «fermi restando i criteri di imputazione temporale previsti dagli IAS eventualmente applicati, il regime fiscale è individuato sulla base della natura giuridica delle operazioni nei seguenti casi: a) quando oggetto delle operazioni di cui sopra siano i titoli di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d) del testo unico, anche costituenti immobilizzazioni finanziarie, con esclusione delle azioni proprie e degli altri strumenti rappresentativi del patrimonio proprio; (…)».

Come chiarito dalla relazione illustrativa a tale decreto ministeriale10, al criterio generale per cui ciascun soggetto che interviene nel medesimo rapporto contrattuale determina il reddito imponibile in base al proprio regime contabile «è stata fatta eccezione solo per alcuni istituti di carattere fiscale che per le loro caratteristiche impongono un identico trattamento per tutti i partecipanti, indipendentemente dai criteri contabili adottati. Queste ipotesi sono state indicate nei commi 3 e 4 dell’articolo 3 del decreto e riguardano, in particolare, il trasferimento dei titoli partecipativi (…)» per i quali, ad esempio, non rilevano i criteri IAS di derecognition11 ma la nozione giuridica di realizzo.

Tale previsione trova origine nella necessità che talune operazioni che hanno una disciplina «trasversale» abbiano un’unica regolamentazione fiscale per tutti i soggetti coinvolti, a prescindere dal regime contabile dagli stessi adottato12.

In particolare, poiché il regime fiscale delle partecipazioni sociali è caratterizzato da regole di parziale detassazione dei relativi proventi, al fine di evitare fenomeni di doppia o nessuna deduzione di componenti negativi, ovvero di doppia o nessuna tassazione di componenti positivi causati dalla contemporanea applicazione di differenti regimi contabili, si è previsto che, con riferimento alle partecipazioni sociali, non trovi applicazione il principio di derivazione rafforzata e che il regime fiscale dell’operazione sia quindi determinato in base alla natura giuridica dell’operazione13.

Tali disposizioni, in forza del disposto dell’art. 83, comma 1-bis, del D.P.R. n. 917/1986, prima richiamato, trovano applicazione anche ai soggetti ITA GAAP tenuti ad applicare il principio del costo ammortizzato e dell’attualizzazione.

Ne consegue che, dal punto di vista fiscale, per i soggetti ITA GAAP che hanno rilevato l’operazione applicando il criterio del costo ammortizzato e dell’attualizzazione:

  • il costo fiscale di acquisto della partecipazione, così come il prezzo fiscalmente rilevante di vendita della stessa, è pari al corrispettivo contrattualmente pattuito, a prescindere dal fatto che, in applicazione di tale criterio, una parte del corrispettivo venga contabilmente rilevata come onere (o provento) finanziario;
  • l’onere (o il provento) finanziario rilevato in contabilità lungo la durata della dilazione del debito (o del credito) non ha rilevanza fiscale14.

 


 

1 Tale disposizione è coerente con quanto previsto dalla Direttiva 2013/34/UE la quale, nelle considerazioni introduttive, al punto 16), prevede tra l’altro che «la presentazione delle voci di bilancio dovrebbe essere fatta tenendo conto della realtà economica o della sostanza commerciale dell’operazione o dell’accordo sottostanti».

2 Relazione illustrativa al D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139.

3 Punto 4.3 “Rappresentazione sostanziale (sostanza dell’operazione o del contratto)”.

4 L’attualizzazione è il processo che consente di determinare il valore ad una certa data di una serie di pagamenti futuri mediante l’applicazione di un tasso di sconto.

5 Analoghe previsioni sono contenute nei paragrafi 41 e 42 del Principio contabile OIC 15 Crediti.

6 In applicazione del principio generale della rilevanza di cui all’art. 2423, comma 3-bis, del Codice civile, secondo cui «non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta», l’OIC ha identificato alcune fattispecie per le quali il criterio di valutazione dei debiti al costo ammortizzato può non essere applicato dall’impresa, in quanto si presume che gli effetti sul bilancio della mancata applicazione di tale criterio siano irrilevanti per la corretta rappresentazione dei fatti aziendali.
In particolare:

  • al paragrafo 42 del Principio contabile OIC 19 è indicato che il criterio del costo ammortizzato può essere sostituito con il criterio di valutazione dei debiti al valore nominale «se gli effetti sono irrilevanti»;
  • al medesimo paragrafo è altresì precisato che «generalmente gli effetti sono irrilevanti se i debiti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi)»;
  • il paragrafo 45 del citato Principio contabile dispone inoltre che il criterio del costo ammortizzato (in assenza di attualizzazione) può non essere applicato «se i costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo». Analoghe previsioni sono contenute nei paragrafi 33 e 42 del Principio contabile OIC 15. Nei casi sopra individuati è quindi possibile valutare i crediti e i debiti in bilancio al loro valore nominale.

7 Analoghe previsioni sono contenute, con riferimento ai crediti, ai paragrafi 44 e 45 del Principio contabile OIC 15 e negli «Esempi illustrativi» riportati in calce al medesimo principio contabile.

8 Analogamente avviene, a contrariis, nel caso di crediti in presenza di pagamenti differiti rispetto alle normali condizioni di mercato previste in situazioni similari od equiparabili.

9 Si pensi, a mero titolo di esempio, al caso in cui venga pattuito un vendor loan.

10 Nonché dalla relazione illustrativa al D.M. 3 agosto 2017.

11 In base ai quali la cancellazione dello strumento finanziario dal bilancio avviene nel momento in cui risulti completato il passaggio dei rischi e dei benefici connessi all’attività ceduta.

12 In senso conforme si veda la Circolare Assonime n. 53 del 22 settembre 2008, paragrafo 2.7, p. 89.

13 In senso conforme si veda Assonime, Guida all’applicazione dell’IRES e dell’IRAP per le imprese IAS adopter, maggio 2011.

14 In senso conforme, seppur con riferimento ad una diversa fattispecie, si è espressa l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 29/E del 18 marzo 2015. Con tale risoluzione l’Agenzia si è pronunciata con riferimento ad un caso in cui, ai sensi dell’IFRS 11, una società IAS adopter doveva rilevare per trasparenza (pro quota) le operazioni poste in essere da una società partecipata in forza di un contratto qualificabile come joint operation a controllo congiunto con un altro investitore. In particolare l’Agenzia ha affermato che, in deroga al principio di derivazione rafforzata, la società IAS adopter dovesse «escludere la rilevanza fiscale del consolidamento proporzionale imposto dall’IFRS 11, ritenendo più corretto continuare ad applicare la disciplina tributaria prevista per il possesso delle partecipazioni».