AIDC - Sezione di Milano

Norme di comportamento N.207
COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA COSTI DI TRANSAZIONE SUI FINANZIAMENTI ISCRITTI AL VALORE NOMINALE


Massima
Alle società di capitali che redigono il bilancio in forma abbreviata, nonché alle micro-imprese, è concessa la facoltà di iscrivere i debiti al valore nominale, in deroga all’articolo 2426 del codice civile, che ne imporrebbe, invece, la rilevazione secondo il criterio del costo ammortizzato e dell’attualizzazione. Anche le società di capitali di maggiori dimensioni possono iscrivere i debiti al valore nominale, quando l’inosservanza del criterio del costo ammortizzato produca effetti irrilevanti sulla rappresentazione veritiera e corretta.

In tali ipotesi, i cd. “costi di transazione”, sostenuti per ottenere i finanziamenti, sono riclassificati alla voce “C17) Interessi e altri oneri finanziari” e oggetto di un risconto attivo lungo la durata del prestito, gravando sul conto economico in ragione di una ripartizione lineare a integrazione degli interessi passivi nominali.
Sul piano fiscale, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, tali “costi di transazione” non soggiacciono ai limiti di deducibilità previsti dall’articolo 96 del TUIR, mentre, ai fini dell’IRAP, la riclassificazione contabile alla voce “C17)” ne determina l’indeducibilità, ove la relativa base imponibile non comprenda le componenti finanziarie del conto economico.
Il criterio del costo ammortizzato e dell’attualizzazione dovrebbe essere applicato quando è necessario tenere conto del fattore temporale nella valutazione dei debiti effettuata ai sensi dell’articolo 2426, comma 1, n. 8, del codice civile, tenuto conto dei cd. “oneri di transazione”, ovverosia di quelle spese che non sarebbero state sostenute ove non fosse stato contratto il debito.
Sono tuttavia previste deroghe all’applicazione di tale criterio, sia per le società alle quali, ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile, è concessa la facoltà di redigere il bilancio in forma abbreviata, sia per quelle che redigono il bilancio con le semplificazioni concesse alle cd. “micro-imprese”, alle quali sono assimilate le imprese individuali e le società di persone con oggetto commerciale.

Anche per le società di capitali di maggiori dimensioni, obbligate a redigere il bilancio in forma “estesa”, è consentito derogare all’obbligo di applicazione del criterio del costo ammortizzato e dell’attualizzazione, in ragione del cd. “principio della rilevanza”, di cui all’articolo 2423, comma 4, del codice civile. Con particolare riguardo alla rilevazione dei debiti, tale postulato trova declinazione concreta, a titolo esemplificativo, nel § 42 del Principio contabile “OIC 19 – Debiti”, ove viene previsto che “[…] il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai debiti se gli effetti sono irrilevanti rispetto al valore determinato in base ai paragrafi 54-57. Generalmente gli effetti sono irrilevanti se i debiti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi)”.

In tali circostanze, i cd. “costi di transazione”, quali, a titolo esemplificativo, “[…] le spese di istruttoria, l’imposta sostitutiva su finanziamenti a medio termine, gli oneri di perizia dell’immobile, le commissioni dovute a intermediari finanziari […]”, vengono contabilmente riclassificati “[…] tra i risconti attivi nella classe D dell’attivo dello stato patrimoniale”, venendo poi “addebitati a conto economico lungo la durata del prestito a quote costanti ad integrazione degli interessi passivi nominali” alla voce “C17) Interessi e altri oneri finanziari”.

Dal punto di vista fiscale, ai fini delle imposte sui redditi, tale riclassificazione contabile, a integrazione degli oneri finanziari, non assume però rilevanza ai fini dell’applicazione dell’articolo 96 del TUIR, così che tali “costi di transazione” non soggiacciono ai limiti di deducibilità ivi previsti. Ciò in quanto la riclassificazione contabile tra gli oneri finanziari non risulta anche confermata dalle disposizioni fiscali di attuazione del cd. principio di derivazione rafforzata. Poiché la determinazione degli interessi non è frutto del procedimento di attualizzazione del debito, previamente ridotto in ragione del sostenimento dei costi di transazione, quale declinazione concreta del principio di rappresentazione sostanziale, tali componenti di costo non rientrano – per espressa previsione normativa – nell’ambito di applicazione dell’articolo 96 del TUIR.

Dal testo della norma, applicabile dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, si evince chiaramente che gli oneri finanziari sono destinati a subire il “test di congruità” previsto dall’articolo 96 del TUIR solo ove siano soddisfatti i seguenti due requisiti concorrenti:
1) gli oneri di transazione sono qualificati come interessi passivi, ovvero oneri finanziari agli stessi assimilati, in ragione dei principi contabili adottati dall’impresa;
2) tale qualificazione è anche confermata dalle disposizioni di attuazione del cd. “principio di derivazione rafforzata”, ovverosia il D.M. 1° aprile 2009 n.48, il D.M. 8 giugno 2011 e il D.M. 3 agosto 2017 e ss.mm.,
derivando da un’operazione o da un rapporto contrattuale aventi causa finanziaria o da un rapporto contrattuale comunque caratterizzato da una componente di finanziamento significativa.
In particolare, con riguardo al caso in esame, per le micro-imprese e soggetti assimilati, ai quali, per espressa previsione normativa fiscale, non si applica il cd. “principio di derivazione rafforzata”
, il requisito di cui al n.2) non è mai verificato, a prescindere dal fatto che la società abbia optato, o meno, per la rilevazione dei debiti al valore nominale.

Inoltre, per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata la mera riclassificazione contabile dei “costi di transazione” nella voce “C17)”, prevista in caso di deroga all’applicazione del criterio del costo ammortizzato e dell’attualizzazione, non assume rilevanza fiscale; ciò in ragione del fatto che la determinazione degli interessi non è frutto del procedimento di attualizzazione del debito, previamente ridotto in ragione del sostenimento dei costi di transazione, quale declinazione concreta del principio di rappresentazione sostanziale, bensì di una mera riclassificazione contabile. Detto in altri termini, tale riclassificazione non determina una “finanziarizzazione” dei costi di transazione e, dunque, una quantificazione degli oneri rivenienti dal rapporto finanziario divergente da quella contrattuale, come invece avverrebbe in caso di applicazione del criterio del costo

ammortizzato e dell’attualizzazione. La mera riclassificazione contabile dei costi di transazione in una voce di bilancio, piuttosto che in un’altra, senza che si renda necessario applicare il criterio del costo ammortizzato e dell’attualizzazione, non rappresenta una circostanza in cui il criterio di classificazione contabile produce effetti anche confermati dalle disposizioni fiscali di attuazione del cd. principio di derivazione rafforzata, ciò in ragione del fatto che la determinazione degli interessi non è frutto del procedimento di “finanziarizzazione” dei costi di transazione, con la conseguenza che questi ultimi non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 96 del TUIR per carenza del secondo dei requisiti concorrenti ivi espressamente previsti.

Ad analoghe conclusioni si giunge, infine, con riguardo alle società di maggiori dimensioni che redigono il bilancio in forma “estesa”, ove deroghino all’obbligo di applicazione del criterio del costo ammortizzato e dell’attualizzazione prescritto dall’articolo 2426, comma 1, n.8) del codice civile, in quanto la sua inosservanza produce effetti irrilevanti al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta ai sensi dell’articolo 2423, comma 4, del codice civile. Sul piano logico e sistematico, infatti, ove una società applichi legittimamente una disposizione del codice civile in materia di bilancio, gli effetti che ne derivano trovano pieno riconoscimento – ove non espressamente derogati dalla norma fiscale – anche ai fini della determinazione della base imponibile delle imposte sui redditi. Pertanto, anche in tali circostanze, valgono le medesime conclusioni cui si è giunti per le micro-imprese e per quelle ammesse a redigere il bilancio in forma abbreviata derogando all’applicazione del criterio del costo ammortizzato e dell’attualizzazione.

Con riguardo, infine, al comparto impositivo dell’IRAP, la riclassificazione contabile degli oneri di transazione ne pregiudica, generalmente, la deduzione, in virtù del principio di “presa diretta” dal conto economico che caratterizza la determinazione della base imponibile ai fini dell’imposta sulle attività produttive. Per effetto di quanto disposto dall’articolo 5, commi 1 e 5, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, la riclassificazione nella voce “C17)” del conto economico determina l’indeducibilità dei costi di transazione ai fini del tributo regionale, ove la relativa base imponibile non comprenda le componenti finanziarie del conto economico.