AIDC - Sezione di Milano

Norme di comportamento N.214
DETRAZIONE IVA INDEBITAMENTE APPLICATA PER LE OPERAZIONI ESCLUSE, NON IMPONIBILI ED ESENTI DA IVA


La detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, se assolta dal cedente o prestatore e al di fuori di ipotesi di frode, deve essere riconosciuta in tutti i casi di errata applicazione dell’imposta, in misura superiore a quella dovuta. Il diritto alla detrazione compete, pertanto, anche se l’operazione è stata erroneamente assoggettata ad imposta pur essendo esclusa, non imponibile o esente da IVA e non solo quando è stata applicata un’aliquota IVA superiore a quella effettiva. Il diritto nazionale che ammette il diritto alla detrazione è conforme alla normativa euro-unionale alla luce dei principi di neutralità, effettività e non discriminazione. Parimenti, nel caso di errata applicazione dell’IVA, in assenza di contesti di frode e di un danno all’erario, non è legittima l’applicazione della sanzione per indebita detrazione, prevista dall’articolo 6, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 471 del 1997 (90% dell’IVA), in virtù del principio di proporzionalità.

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