Comunicato Stampa AIDC - 14 marzo 2026
Dalla Cassazione un principio che rischia di introdurre una responsabilità oggettiva mascherata
Dalla Cassazione un principio che rischia di introdurre una responsabilità oggettiva mascherata
Le recenti ordinanze della Cassazione nn. 5635 e 5638/2026 hanno introdotto un principio giuridico che desta forte preoccupazione nella comunità professionale dei commercialisti. In tali pronunce, il principio di diligenza ex art. 1176, comma 2 c.c. viene esteso sino a ricomprendere un obbligo generalizzato di verifica, in capo al professionista, del contenuto delle dichiarazioni trasmesse e della loro conformità alle norme tributarie, anche quando tali dichiarazioni non siano state predisposte dal professionista stesso.
Secondo l’Associazione Italiana Dottori Commercialisti (AIDC), questa impostazione rischia di superare i confini previsti dall’ordinamento, spostando il baricentro della responsabilità dal piano della condotta effettiva a quello di una presunzione costruita sulla sola qualifica professionale. Un modello che si avvicina pericolosamente a una forma di responsabilità oggettiva mascherata, priva di base normativa e incompatibile con i principi sanciti dagli artt. 2, 4 e 5 del D.Lgs. 472/1997.
“La responsabilità non può essere desunta dalla sola qualifica professionale né trasformata in un obbligo di vigilanza senza limiti”, afferma il neopresidente nazionale AIDC, Andrea Biekar. “È indispensabile un intervento immediato, che riporti la responsabilità del commercialista nei confini tracciati dalla legge, fondati su condotta, causalità e colpevolezza e non su presunzioni”.
Ulteriori criticità emergono anche dal confronto con l’orientamento espresso dalla stessa Cassazione nel 2024 quando, per configurare il concorso del professionista nelle violazioni tributarie della società cliente, si riteneva necessario anche il conseguimento di un vantaggio personale. L’attuale indirizzo abbandona, invece, la verifica di tale requisito, fondando la responsabilità su obblighi nuovi, non previsti da alcuna norma positiva. Per AIDC, la responsabilità del commercialista non può essere costruita per automatismi. Nemmeno nei casi di cumulo tra tenuta delle scritture contabili e invio telematico è ammissibile far discendere la responsabilità dalla sola posizione del professionista in assenza di un accertamento concreto della sua condotta, del contributo causale effettivo e dell’elemento soggettivo della violazione.
Le conseguenze di questo nuovo orientamento rischiano di essere devastanti: un obbligo di verifica persino più ampio di quello previsto per il cosiddetto “visto pesante”, una crescente incertezza interpretativa, l’incremento del contenzioso, l’esposizione del professionista a un rischio sanzionatorio sproporzionato e oggettive difficoltà sul piano della copertura assicurativa. In tali condizioni, diventa difficile immaginare un rapporto collaborativo tra fisco, professionisti e contribuenti. AIDC accoglie con favore l’annuncio parlamentare di un intervento correttivo urgente volto a chiarire l’ambito applicativo della responsabilità del professionista nelle violazioni tributarie. L’Associazione conferma la propria disponibilità a collaborare con il MEF, il Parlamento e l’Amministrazione finanziaria per definire soluzioni normative e linee guida capaci di garantire tutela della professione, certezza interpretativa e corretto funzionamento del sistema tributario.
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